Contributi per i danni dell’alluvione. Prorogata la scadenza per il saldo

Slitta al 30 settembre la possibilità dei cittadini di accedere al Cis, il contributo immediato di sostegno. Il modulo, che è disponibile online, deve essere corredato da fatture o dagli scontrini fiscali. .

Contributi per i danni dell’alluvione. Prorogata la scadenza per il saldo

Contributi per i danni dell’alluvione. Prorogata la scadenza per il saldo

Prorogata di sei mesi la scadenza per presentare la richiesta di saldo del Cis (Contributo di immediato sostegno) per i cittadini la cui abitazione principale sia stata allagata o interessata da frane e smottamenti che l’abbiano resa inutilizzabile a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Lo comunica il Circondario, specificando che sarà ora possibile presentare la domanda di saldo entro il 30 settembre, prorogando così la scadenza che a oggi era fissata al 30 marzo.

L’ente di via Boccaccio ricorda che la richiesta di saldo del Cis va presentata compilando l’apposito modulo disponibile online corredato da fatture o scontrini fiscali. E che il 30 settembre è il termine ultimo per la presentazione della documentazione, ovvero è comunque sempre possibile la presentazione della documentazione fino a quella data al Comune di residenza. Sempre secondo quanto riferito dal Circondario, per l’erogazione del saldo viene verificata, anche a campione, la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili e alle esclusioni specificate nelle liste disponibili online e si determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5mila euro, esclusa l’integrazione forfettaria prevista in caso di redazione della perizia. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la compilazione del modulo previsto e attraverso la presentazione di documentazione giustificativa di spesa (fatture o scontrini fiscali cosiddetti ‘parlanti’), anche riferita all’acconto percepito.

Sono ammissibili a contributo i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali ‘parlanti’). È ammesso anche il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che, riferiscono dal Circondario, "consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili", secondo quanto previsto dalle ordinanze in materia.

Anche qualora la spesa sostenuta non superi l’importo dell’acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3mila euro). Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Non sono ammesse le cosiddette ‘autofatture’ in caso di lavori in "amministrazione diretta" con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, da terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.