’Ribelli’ del vaccino, per 7mila multa in vista

Sono i modenesi ultracinquantenni che non hanno adempiuto all’obbligo, giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale

Rischia di essere piuttosto folta la platea degli over 50 modenesi che ora si vedono costretti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, a dover versare a Sogei, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, multe di 100 euro per la mancata vaccinazione.

Si tratta di professori e docenti, personale sanitario, forze dell’ordine e, in generale, di ultracinquantenni che per l’avversione al vaccino e per non aver prodotto entro il 30 novembre alcuna giustificazione al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, introdotto dal governo Draghi nel 2021, adesso sono tenuti a pagare la sanzione prevista. A Modena su una platea di 320mila over cinquanta, – secondo i dati forniti dalla regione – sarebbero più o meno 8mila le persone che si sono sottratte in questi anni all’obbligo vaccinale, anche se si stima circa un migliaio risulterebbero regolarmente esenti per loro particolari patologie o perché hanno fatto la vaccinazione all’estero. Coloro che ricadevano nella cosiddetta categoria dei "renitenti" avevano avuto 180 giorni di tempo per presentare una giustificazione che motivasse la sottrazione all’obbligo. Ora i termini sono trascorsi e la Consulta ha posto fine ad ogni discussione.

La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari. In particolare, ha ritenuto inammissibile la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. E, inoltre, ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, le questioni avanzate con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per i lavoratori sospesi; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico. "A parte la questione relativa alla impossibilità per i sanitari non vaccinati di svolgere l’attività lavorativa anche in mancanza di contatti interpersonali, che è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, dal comunicato della Corte – fa sapere il professor Luca Vespignani, docente di Diritto Costituzionale a Unimore - si ricava che la tecnica di giudizio utilizzata per le altre questioni sia stata quella del bilanciamento. In particolare, questa strada sarebbe stata seguita per quanto concerne la legittimità della previsione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario e della mancata corresponsione allo stesso ed a quello scolastico della retribuzione per il periodo della sospensione dal servizio, a quanto pare considerata un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di contrastare la pandemia ed il diritto all’autodeterminazione del singolo circa i trattamenti sanitari a cui sottopors". Alberto Greco