"Lei era pienamente in sé Ecco perché non fu uno stupro"

Rapporto sessuale filmato dopo una serata alcolica: secondo i giudici la ragazza aveva interagito. Si era cioè ripresa dopo l’ubriacatura dell’una, tanto che il contatto risale alle 4.22

Migration

Al momento di quel rapporto sessuale filmato da uno dei presenti, la ragazza si era dimostrata "pienamente in sé, e quantomeno in grado di esprimere validamente un consenso". Cosa che "ha fatto in particolare con la mimica e la gestualità".

Attraverso le motivazioni depositate, il collegio penale ha spiegato l’assoluzione pronunciata l’8 febbraio 2022, "perché il fatto non costituisce reato", dei due giovani imputati per violenza sessuale di gruppo per induzione con abuso delle condizioni della vittima, una 18enne che aveva bevuto diversi bicchieri tra vino e superalcolici. Si tratta di un 25enne che aveva avuto il rapporto (è difeso dagli avvocati Carlo Benini e Silvia Brandolini) e di un 27enne di origine senegalese che aveva immortalato la scena (avvocati Raffaella Salsano e Francesco Papiani). Per i due, sulla scorta delle indagini della polizia, il pm Angela Scorza aveva chiesto nove anni di reclusione a testa. Solo una delle ragioni che, alla luce invece dell’assoluzione, avevano portato a numerose polemiche con addirittura un corteo fin sotto alla finestre del tribunale.

La vicenda era maturata la notte tra il 5 e il 6 ottobre del 2017: la 18enne era stata portata a spalla fino a un appartamento del centro dopo una serata alcolica in un locale della zona. E poi caffè, docce, conati, i rapporti sessuali filmati con il cellulare e, qualche giorno dopo, la visita in pronto soccorso con la denuncia in questura.

Per quanto accaduto quella notte, le motivazioni a firma del presidente della corte Cecilia Calandra, hanno definito insussistente la "condotta compartecipativa ascritta" al 27enne: la sua azione è stata bollata come "deprecabile e rozza", ma filmare la 18enne sia sotto la doccia che durante il rapporto con il 25enne, "non può considerasi condotta agevolativa della violenza sessuale in contestazione" né risulta che il giovane avesse "impedito a una testimone di soccorrere l’amica".

Eccoci dunque giunti al centro della questione: lo stupro di una ragazza ubriaca?, come avevano stabilito oltre al pm pure due diversi gip in altrettante misure cautelari poi annullate. O un rapporto nel quale era stato manifestato un consenso?, come sostenuto sia dal tribunale del riesame che dalle difese. La risposta della corte ha puntato verso questo secondo scenario a partire dalle "svariate incongruità, peraltro non risolvibili con la lacunosa ricostruzione dei fatti offerta dalla parte offesa". Ciò che tuttavia ha dato maggiore spunto ai giudici, è stata la "scansione temporale dei fatti" che "testimonia inequivocabilmente lo stato di ebrezza all’una e il rapporto sessuale alle 4.22". Un intervallo da cui "non deriva inevitabilmente la prova che" la 18enne "al momento del rapporto fosse ancora in condizioni tali da inibire la capacità di consentire un atto sessuale". Per la corte la soluzione del caso va anzi in altro senso visto che "alle 2.01 si trovava nella doccia mentre" il romeno "la bagnava di acqua fredda per farla riprendere". Poi "si addormentava sul divano per circa 40 minuti". Quindi "intorno alle 3 si recava camminando da sola in bagno". Alle 4.05 "aveva uno scambio di messaggi con la madre circa l’orario del suo rientro". Quindi il rapporto nel quale, secondo i testimoni, sarebbe stata lei ad approcciare il 25enne. Una circostanza che nei filmati non si vede: ma per i giudici ciò dipendente dal fatto che "le riprese cominciano avanti a una porta semichiusa".

Per il resto, secondo la corte, dal filmato "non si apprezza né alcuna costrizione né alcuna manovra seduttiva, istigativa o persuasiva" del 25enne. Neppure la vittima è "passiva, inerte o incosciente: di contro, interagisce, muovendosi, tenendo le gambe alzate, appoggiandogli un braccio sulle spalle e una mano su viso e nuca".

Andrea Colombari