
Per l'uso del cellulare alla guida le sanzioni partono da 250 euro, ma si rischia anche la decurtazione di 5 punti o la sospensione della patente
Bologna, 13 febbraio 2025 – Non solo strette sull’alcol alla guida, ma anche sull’uso del cellulare. A molti automobilisti ancora non è chiaro, ma il nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024, mira a fermare del tutto l’utilizzo dei cellulari mentre si guida. Il punto è che non è ammesso che si stacchino le mani dal volante quando si sta guidando e, anche se la tentazione può essere forte, non si può guardare lo smartphone nemmeno quando si è fermi al semaforo rosso.
Non solo, molte multe sono fioccate a Bologna non per l’uso del cellulare per messaggiare o guardare notifiche sui social (anche se ancora molti lo fanno), bensì per l’uso del vivavoce durante una chiamata (senza car play, cioè tenendo in mano il telefono). Allora facciamo chiarezza con l’avvocato Luca Portincasa dello Studio Legale Portincasa di Bologna.
Le multe in questi casi partono da 250 euro, ma si rischia anche la decurtazione di 5 punti o la sospensione della patente. Per la cronaca, il cellulare non si può toccare nemmeno per rifiutare una chiamata, oppure per usare il navigatore. Una stretta quella del Codice della Strada che mira a disincentivare l’uso di un apparecchio che è tra le cause maggiori di incidenti stradali e mortali.

Cosa si intende per telefono cellulare?
"L’art. 173 del Cds stabilisce che “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore”. Quindi, al di là della tipologia del dispositivo elettronico, l’utilizzo ‘è vietato in quanto determina non solo una distrazione, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida’ (così si è espresso già da diversi anni il Giudice di Pace)”.
Cosa rischia chi guida parlando con il cellulare?
“Con le modifiche apportate dalla Legge 177/2024, attualmente è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Inoltre, è espressamente previsto che qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Per quanto concerne la sospensione della patente, in determinate ipotesi, ben documentate, è possibile chiedere il permesso di guida per il tempo strettamente necessario per recarsi a lavoro (tempo che verrà comunque ‘recuperato e scontato’)”.
Quanti punti si perdono?
“5 punti. In caso di ‘recidiva’ nel biennio, 10 punti”.
C’è anche il rischio del sequestro del mezzo?
“No, non è previsto il sequestro del mezzo; nulla vieta però in caso di incidente (mortale o particolarmente grave) il sequestro del telefono o dell’autovettura per gli accertamenti del caso (come appunto l’utilizzo del telefono al momento del sinistro)”.
Quale tipo di vivavoce è consentito?
“È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive in entrambe le orecchie e che non richiedano per il loro utilizzo/funzionamento l'uso delle mani”.
Chi non può usare il vivavoce collegato all’auto?
“Non possono utilizzarlo le persone non dotate di adeguate capacità uditive”.
Le cuffiette si possono utilizzare?
“Sì, però la conditio sine qua non è che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani”.
Quindi non si può parlare con il vivavoce tenendo il cellulare in mano?
“Esatto, anche la mera condotta di tenere il telefono in mano è suscettibile di sanzione”.
Si può guidare guardando il navigatore sul cellulare?
“Bisogna considerare che attualmente la maggior parte delle autovetture è dotata di un sistema che consente la possibilità di collegare il telefono azzerando così la differenza tra satellitare in dotazione alla vettura e satellitare/cellulare. Se vogliamo invece ipotizzare l’utilizzo dello smartphone attaccato al parabrezza con apposito supporto, francamente non vedo alcuna differenza rispetto a quello in dotazione alle autovetture, purché possa indicare ‘a voce’ la strada e possa essere impostato quando la vettura è parcheggiata a motore spento”.
Si può rifiutare la chiamata spingendo sul tasto rosso?
“No, non è possibile”.
Si può toccare lo schermo del cellulare per seguire meglio il percorso del navigatore?
“No, in quanto la ratio della prescrizione che stiamo analizzando risiede nella necessità di impedire situazioni pericolose nella circolazione stradale, ovvero tutte quelle che possano comportare una distrazione con conseguente impossibilità di avere il completo controllo del veicolo in movimento. Mi preme segnalare anche che sarebbe da sanzionare l'automobilista che utilizza il telefono cellulare durante l'attesa a un semaforo rosso e a dirlo è la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. n. 23331 del 23/10/2020 ha precisato ‘l'art. 157 cod. strada dispone che per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame dove il guidatore era stato sanzionato perché durante la guida, mentre impegnava un incrocio con semaforo rosso, faceva uso di un apparecchio radio telefonico, il guidatore possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato. La ratio del divieto di cui all'art. 173 comma 2, cod. strada, infatti, risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento’”.