Video hard diffuso "Non fu revenge porn"

Il giudice spiega i motivi dell’assoluzione dei due giovani, a processo per le riprese di un rapporto intimo

Sulla responsabilità materiale "non vi sono dubbi", secondo il giudice di primo grado: "Gli autori del video e della sua diffusione sono stati gli imputati, in concorso". Ma per loro il gup Dario De Luca, all’esito del rito abbreviato, ha pronunciato l’assoluzione "perché il fatto non sussiste": la loro condotta non si può inquadrare, secondo il giudice, nel ‘Revenge porn’. Gli imputati sono due giovani, un reggiano 24enne e un ferrarese 25enne che si era trasferito nella nostra città per giocare a basket (non nella Pallacanestro Reggiana): furono individuati dalla Digos come coloro che filmarono col cellulare il portiere della Reggiana calcio Matteo Voltolini e la sua fidanzata mentre facevano sesso nel bagno di una discoteca reggiana. Il file che immortalava quel momento di intimità divenne virale. Per quel fatto, avvenuto il 18 novembre 2019, Voltolini pagò anche con la sospensione per una settimana dalla squadra di calcio. Per i due ragazzi, accusati di interferenze illecite nella vita privata e diffusione illegale di immagini sessualmente esplicite, il pm Iacopo Berardi aveva proposto l’estinzione del reato per condotta riparatoria, alla luce dell’offerta economica fatta dagli imputati, 10mila euro in luglio più altri 10mila nel processo, che le parti civili, rappresentate dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani, hanno rifiutato. Perché è scattata l’assoluzione? È stata accolta una tesi sostenuta dagli avvocati difensori del reggiano, Domenico Giovanardi e Nazzarena Stanzani: ripercorrendo la giurisprudenza, il gup conclude che "il bagno di un locale pubblico non può essere considerato un luogo di privata dimora, ai sensi del reato di violazione di domicilio". Il giovane, che si diceva estraneo, non è stato ritenuto credibile alla luce delle prove acquisite. Mentre il 25enne di Ferrara, assistito dall’avvocato Alberto Bova, aveva ammesso: "Sono dispiaciuto. Ho condiviso il video nella chat della squadra, senza pensarci, meccanicamente come faccio con tutti i video che ogni giorno girano su whatsapp". Discorso più articolato", invece, per la seconda contestazione, cioè il revenge porn: il giudice in questo caso non ha rilevato che il video fosse "destinato a rimanere privato". Quindi, per il gup, impossibile applicare l’articolo 612 te.