"Legittimo togliere alla Grand Hotel Cervia srl la concessione demaniale per la terrazza"

La sentenza del Tar ha dato ragione al Comune, condannando la società al pagamento di 4mila euro di spese di lite

"Legittimo togliere alla Grand Hotel Cervia srl  la concessione demaniale per la terrazza"

"Legittimo togliere alla Grand Hotel Cervia srl la concessione demaniale per la terrazza"

Diverse annualità del canone non sono mai state pagate: è legittimo quindi che l’amministrazione locale abbia deciso di annullare la concessione ordinando lo sgombero. È quanto stabilito dal Tar di Bologna nella sentenza, pubblicata martedì scorso, con la quale i giudici hanno rigettato il ricorso e la richiesta di risarcimento danni della Grand Hotel Cervia srl condannandola a pagare 4.000 euro di spese di lite al Comune cervese. La srl – si legge nella sentenza a firma del giudice Stefano Tenca –, oltre che contro l’amministrazione comunale aveva fatto ricorso contro la capitaneria di porto per chiedere l’annullamento di una serie di atti a partire da quello con il quale il 7 giugno 2018 era stata disposta la decadenza dalla concessione demaniale. In particolare la srl risultava titolare di due concessioni: per lo stabilimento balneare Cervia (del 2009) e per la terrazza del Grand Hotel (del 2012, al centro del ricorso).

Nel 2016 la srl era andata incontro a una riorganizzazione interna con la cessione completa delle quote a una persona e l’affidamento della gestione a una differente persona. Obiettivo dichiarato: il risanamento e l’individuazione di un nuovo organo amministrativo. Secondo la sintesi del ricorso offerta in sentenza, durante gli incontri con il Comune erano state illustrate le situazioni di difficoltà economica e le procedure esecutive in corso: vedi quella “culminata nel pignoramento degli immobili” con la terrazza tutt’ora “inutilizzata e abbandonata, oggetto di periodici accessi abusivi e atti vandalici”. Tutto sul tavolo insomma, compreso il debito per canoni arretrati “non corrisposti durante la gestione precedente”. Una volta chiarita l’operazione di risanamento e l’esigenza di ottenere la proroga delle concessioni, l’ente locale aveva “espresso gradimento”. A quel punto erano state acquisite le quote della società e l’amministratrice aveva stipulato i contratti d’affitto per stabilimento e terrazza: gli incassi avrebbero contribuito al riequilibrio finanziario. Per la struttura balneare, i debiti erano stati saldati a tutto il 2017 e la srl – prosegue il ricorso – si era accollata i costi di sistemazione e messa in sicurezza per 305mila euro: così il Comune aveva avviato il procedimento di proroga concessione.

Per quanto riguarda la terrazza – “sottratta alla disponibilità della srl già dal 2014” – al fine di dilazionare i debiti (quasi 176 mila euro), nel giugno 2017 era stata depositata fidejussione con il consorzio fidi Mastro Fighera. Un paio di settimane dopo il Comune aveva però bocciato l’operazione ritenendo il consorzio “non abilitato a rilasciare garanzie a favore di enti pubblici”. In seguito aveva intimato la chiusura dello stabilimento. A settembre l’Agenzia del Demanio aveva quindi avviato la procedura di riscossione coattiva per un debito pari a quasi 228 mila euro interessi compresi. L’insolvenza aveva portato alla procedura esecutiva fino all’asta per la riassegnazione dell’albergo. Secondo la srl, chi aveva acquistato le quote nel 2016 non poteva essere responsabile di debiti per canoni non pagati tra il 2012 e il 2015; e poi il Comune nel 2017 al momento di pensare favorevolmente a una proroga, era già a conoscenza di tutto. Secondo i giudici invece alla luce del “prolungato inadempimento” nel pagamento dei canoni, la decisione di dichiarare decadenza è stata legittima. E poco importa che le quote societarie fossero state acquisite dopo i debiti: perché “nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti anche l’acquirente”. Da ultimo, “stabilimento balneare e terrazza sono beni distinti: “L’assolvimento degli obblighi del canone per il primo non può refluire sulle reiterate inadempienze del secondo”.

Andrea Colombari