REDAZIONE RIMINI

Tassa di soggiorno, albergatori graziati Non versarla ai Comuni non è più reato

La norma, già introdotta nel Decreto rilancio del 2020, risulta adesso retroattiva. Rimane soltanto l’illecito amministrativo

Buone notizie per gli albergatori riminesi. Grazie ad una legge del 2 dicembre scorso saranno salvi, almeno dal punto di vista penale, buona parte dei gestori di hotel che in questi ultimi anni si sono ritrovati davanti al giudice per il mancato pagamento della tassa di soggiorno. I casi sono più numerosi di quanto possa sembrare. Decine sono infatti gli imprenditori che nel corso del tempo sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza per essersi ‘dimenticati’ di versare l’obolo nelle casse del Comune. Colpa, in parte, anche degli stessi turisti: non tutti, infatti, accettano di buon grado di scucire l’imposta, obbligando gli albergatori a vestire i panni non certo confortevoli degli esattori. A farne le spese, nel corso del tempo, sono stati gli stessi operatori turistici, chiamati a rispondere in tribunale dell’accusa di peculato. Con il decreto-rilancio del maggio 2020, però, le cose sono cambiate. L’albergatore, dalla sua entrata in vigore, non viene più individuato come incaricato del pubblico servizio. La vera rivoluzione è però rappresentata dall’articolo 5-quinquies della legge di conversione del Dl n. 1462021, che di fatto rappresenta "un’interpretazione autentica" e rende gli effetti del decreto rilancio valevoli anche per il periodo precedente al 19 maggio del 2020. I gestori di hotel, dunque, non dovranno più affrontare il processo, limitandosi a pagare una sanzione amministrativa, mentre quelli che nel frattempo sono stati condannati (non in via definitiva) potranno ottenere l’assoluzione. Cosa dice la nuova legge? In sostanza il decreto rilancio ha stabilito che l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, da parte dell’albergatore, debba essere punito solo con una multa. A seguito di ciò è nato un contrasto interpretativo tra chi riteneva che la sanzione amministrativa si applicasse solo ai fatti successivi al 19 maggio del 2020, e chi al contrario credeva che la sanzione amministrativa dovesse applicarsi anche ai fatti antecedenti, con esclusione della rilevanza penale. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la nuova legge, la quale specifica che "la disciplina sanzionatoria di tipo amministrativo e non penale, introdotta dal decreto rilancio, si applica anche ai fatti verificatisi prima di quella data". Non sono pochi gli albergatori riminesi che in questi anni hanno dovuto assumere un legale per affrontare in tribunale l’accusa di peculato. Tra loro, ci sono anche una ventina di operatori difesi tra gli altri dagli avvocati Gilberto Gianni, Massimiliano Cornacchia, Piero Venturi e Gian Paolo Colosimo. Ora potranno chiedere l’annullamento della condanna a loro carico. La strada da seguire è essenzialmente una, ovvero quella di fare appello. Ma non è da escludere che chi è stato condannato in via definitiva possa ottenere anche la revoca dal giudice dell’esecuzione.

Lorenzo Muccioli