Novità legislative sul Superbonus: tutto quello che occorre sapere sulle ultime modifiche

Flop annunciato / Lo scenario era a tutti arcinoto, risultava chiara la necessità finanziaria di una abolizione della misura del 110%

In foto l'Avvocato Saverio Luppino

In foto l'Avvocato Saverio Luppino

Con la legge Finanziaria 2023, nel D.L.212/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.12.23, e quindi in imminente conversione entro il 27.02.2024, in vigore dal 30.12.2023, il legislatore e ritornato a legiferare in materia di Superbonus: “ Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscale di cui agli articoli 119, 119 ter e 121 del dl 19.5.2020 n.34”. Lo scenario del superbonus in limine della legge finanziaria 2023 era a tutti arcinoto, in quanto nei proclami di esponenti del governo, sin dall’ottobre 2023, risultava chiara la necessità finanziaria di una abolizione drastica della misura del 110%, destinata a cessare per TUTTI, con effetto dal 31.12.2023, attraverso la progressiva applicazione agli interventi di ristrutturazione edilizia delle future aliquote di “decalage”. Passando alla rassegna delle misure di cui al decreto 212/23, sempre che non si verifichino sorprese in sede di conversione, lo scenario è il seguente: Art.1 Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia innanzitutto il primo comma a scanso di equivoci determina la fine del superbonus al 31.12.2023, in termine di regola generale, in perfetta coerenza ai devastanti effetti economici della misura sulla finanza pubblica, attraverso una voragine di bilancio, stimato in circa 100 miliardi, cioè 3 manovre finanziarie e con conseguenze che si ripercuoteranno nel tempo sul già grave deficit di bilancio dello Stato. Tuttavia al comma 2^, arriva immediatamente l’eccezione alla regola generale, a parere di chi scrive, foriera di gravi disparità e conseguenti contenziosi nelle compagini condominiali, per effetto di un mancato ragionevole equilibrio nelle “regole del gioco” e sui diritti quesiti. La misura dispone infatti che: “a valere sulle risorse di cui all’art.9, comma 3 del dl 18.11.22 n.176 poi convertito con modificazioni dalla legge 13.1.23 n.6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1, con un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8 bis.1 del decreto legge 19.5.2020 n.34, convertito con modifiche nella legge 17.7.2020 n.77, per le spese sostenute dal 1.1.24 al 31.10.24, in relazione agli interventi di cui al comma 8 bis primo periodo del citato articolo 119 che entro il 31.12.23 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il contributo di cui sopra è erogato nei limiti delle risorse disponibili dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità da determinarsi con decreto del Ministro dell’economia e finanze da adottarsi entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”. Il successivo articolo 2, riguarda le peculiari situazioni dei comuni colpiti da eventi sismici. Il comma 3, la revisione della disciplina fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche .