Plusvalenze in caso cessione onerosa degli immobili

Novità / La legge di bilancio prevede di applicare le imposte anche ai nuovi rogiti

Alessandro Notari, Presidente Centro Studi Fiscali Confabitare

Alessandro Notari, Presidente Centro Studi Fiscali Confabitare

Fino al 31/12/2023 si pagavano imposte solo per la vendita di immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni, ad elusione di quelli acquisiti per successione e delle unità utilizzate come abitazione principale dal proprietario o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto/costruzione e la cessione. La legge di bilancio 2024 prevede di applicare le imposte anche: - a partire dai rogiti stipulati dal 01/01/2024 in caso di cessione di immobili da parte di privati nei 10 anni successivi alla fine dei lavori oggetto di detrazione da superbonus. - indipendentemente dall'anzianità del possesso dell'immobile - sia che le spese da superbonus siano state portate in detrazione in dichiarazione o il credito sia stato ceduto od oggetto di sconto in fattura - se i lavori riguardano solo spese condominiali - se non sono state sostenute dal proprietario ma da altri aventi diritto come inquilini, comodatari, familiari conviventi Nulla cambia se le spese riguardano bonus minori. Rimane la non imponibilità se l'immobile, oggetto di superbonus, è pervenuto per successione e/o se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione o del minor periodo decorso dall'acquisto o dalla costruzione. Per la determinazione della base imponibile su cui vengono calcolate le imposte occorre nettizzare dal prezzo di vendita il prezzo di acquisto o costo di costruzione dell'immobile ceduto aumentato delle spese sostenute per le ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie rivalutabili in base all'Istat se sostenute da più di 5 anni. Se oggetto di superbonus al 110%, le spese per le quali si è optato per la cessione o lo sconto in fattura si possono considerare al 50% solo se sono passati più di 5 anni dalla fine dei lavori, altrimenti non si possono portare in aumento dei costi sostenuti. È sempre possibile tener conto delle spese da superbonus oggetto di detrazione in dichiarazione dei redditi.