REDAZIONE MACERATA

Incidenti causati dai cinghiali: due versioni sulla responsabilità

L’avvocato Merlini: "Per il Codice civile cade sulla Regione, ma ci sono letture diverse da parte dei giudici"

Incidenti causati dai cinghiali: due versioni sulla responsabilità

Come tutelarsi in caso di incidenti con la fauna selvatica? Si tratta di una domanda che molti si pongono, specie nell’entroterra maceratese dove sinistri del genere sono frequenti.

"Il danno – spiega l’avvocato Renzo Merlini - rientra tra quelli di cui all’articolo 2052 del Codice civile, che pone in capo al proprietario dell’animale la responsabilità per i danni cagionati dallo stesso. La fauna selvatica rientra tra il patrimonio indisponibile dello Stato; la responsabilità nello specifico ricade in capo alla Regione, come confermato dalla Cassazione. Dunque, per richiedere il risarcimento dei danni è necessario citare in giudizio la Regione Marche. Il problema risiede nell’interpretazione delle norme, poiché i giudici forniscono una lettura diversa dei presupposti in virtù dei quali ritenere la Regione responsabile". Ne sono esempio emblematico due specifiche e recenti pronunce.

"Da una parte il tribunale di Macerata ritiene che la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra la fauna e il veicolo non siano di per sé sufficienti a fondare la responsabilità in capo alla Regione. Secondo questo orientamento, il danneggiato deve provare che l’ente abbia assunto una condotta colposa da cui è derivato l’evento lesivo, nello specifico di non aver predisposto "dispositivi per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali". Il tribunale asserisce che non si può pretendere dalla Regione che tutto il perimetro boschivo sia recintato, che in ogni tratto stradale vi siano cartelli e illuminazione continua. Oltre a ciò, il giudice ritiene necessario provare che vi siano stati precedenti incidenti in quel punto, per un numero eccessivo di esemplari selvatici.

Di diverso avviso è invece la corte d’appello di Ancona, che sostiene che la responsabilità della Regione sia di natura oggettiva. Indipendentemente dalle precauzioni prese dall’ente, lo stesso è responsabile dei danni cagionati dalla fauna. La sentenza riprende quella della Cassazione, la numero 8385 del 29 aprile 2020. Per la corte d’appello di Ancona, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra lo scontro con l’animale e il danno, riportato e confermato in questo caso dall’agente di polizia stradale intervenuto e dal titolare della carrozzeria". L’unica eccezione, per la corte, c’è se l’ente prova il caso fortuito, l’imprevedibilità del comportamento dell’animale.

Paola Pagnanelli