Bologna - Si dice supercondominio e subito viene da pensare a palazzoni altissimi, grandi e grossi, dove vivono centinaia di persone e le assemblee di condominio sono simili più a una seduta di un parlamento che a un semplice confronto tra inquilini di uno stesso stabile. Vero, ma da adesso solo a metà. Perché la riforma del condominio ha introdotto importanti novità anche in questo campo, riconoscendo lo ‘status’ di supercondominio anche a quegli edifici — ed è il caso delle ormai comunissime villette a schiera — che si sviluppano in senso orizzontale.

L’ARTICOLO 1117-bis del Codice civile prevede infatti che le disposizioni sul supercondomino «si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117». Tradotto, aree destinate a parcheggio o manovra delle auto, cortili, impianti di illuminazione esterna, impianti di adduzione dell’acqua, fognature e via dicendo. Parti comuni che, per l’appunto, sono in condivisione non solo in condomini nel senso classico, ma anche negli alloggi unifamiliari — in continuità nello spazio con altri dello stesso tipo — che si sono sviluppati negli ultimi decenni un po’ ovunque in Italia e pure nelle multiproprietà.


COME altre modifiche introdotte dalla riforma, anche questa è collegata a una sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che la varietà di tipologie costruttive che caratterizza l’edilizia del nostro paese sia tale da non consentire di affermare, in modo aprioristico, che il concetto di ‘supercondominio’ possa applicarsi solo agli edifici che si sviluppano in verticale, poiché anche gli edifici che si sviluppano in modo orizzontale possono avere strutture portanti e impianti essenziali in comune con le altre unità immobiliari adiacenti.


ANCHE per le villette a schiera, o le multiproprietà, ci sono servizi e impianti già in comune che li rendono, di fatto, già dei superconomini, il tutto senza che ci sia bisogno, per sancire tale passaggio, di alcuna delibera delle assemblee o dichiarazioni da parte dei proprietari delle unità immobiliari. La presunzione di comunione è riconosciuta anche nel caso in cui vi siano parti comuni destinate a servire in modo permanente edifici fisicamente separati e non solo limitrofi.

 

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