Bologna - I principali cambiamenti apportati dalla legge 220 del 2012 in materia di millesimi riguardano la revisione delle tabelle.

Il vecchio articolo 69 delle disposizione di attuazione al codice civile del 1942 si limitava a dire che «i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano». Ma nulla stabiliva rispetto ai ‘numeri’ necessari per approvare tali modifiche. Secondo l’orientamento tradizionale dei giudici, chiamati negli ultimi 70 anni a decidere le controversie inevitabilmente sorte in materia, l’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali non potevano essere deliberate a maggioranza dall’assemblea condominiale, ritenendosi piuttosto necessario il parere favorevole di tutti i condomini; in assenza del quale provvedeva il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con gli altri.

Così come per altri settori della disciplina condominiale, la riforma entrata in vigore nel giugno scorso ha recepito questo indirizzo, precisando, integrando e correggendo la normativa precedente. Il nuovo articolo 69, infatti, parla espressamente di «unanimità», e specifica che, in caso d’errore o mutamento delle condizioni dell’immobile anche in conseguenza di «sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari», è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
 

Non solo: il vago riferimento al requisito della «notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano» è sostituito da una condizione molto più chiara. Il singolo condomino interessato a cambiare le tabelle può prendere l’iniziativa quando «il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino è alterato per più di un quinto». E il costo dell’operazione sarà sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Il legislatore del 2012, infine, ha pensato anche all’ipotesi di controversie, stabilendo che nel caso dev’essere «convenuto in giudizio unicamente il condominio nella persona dell’amministratore». Il quale senza indugio deve informare l’assemblea, altrimenti rischia di essere revocare e dover risarcire gli eventuali danni.

 

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