Bologna - Delibere più facili, ma non troppo. Nuove regole sui ricorsi, meno scartoffie, almeno sulla carta e non è una battuta, per la convocazione. La riforma è intervenuta in maniera consistente sul tema dell’assemblea, con l’obiettivo di snellire le procedure da una parte e non sacrifcare i diritti del condomino dall’altra.

Innanzitutto, la convocazione. Sebbene prima una sentenza della Cassazione avesse di fatto tolto gli obblighi formali, la prassi comune era quella di avvisare i condomini con lettera o raccomandata. Con la riforma sono fissate precise modalità di convocazione. Fermo restando la raccomandata con ricevuta di ritorno e la consegna a mano con firma, si aggiungono il fax e posta elettronica certificata.

PER QUANTO riguarda la costituzione dell’assemblea, in prima convocazione devono esserci ancora tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio, ma il loro numero deve ora superare solo la maggioranza dei partecipanti al condominio e non più i due terzi.

Numeri più accessibili per la costituzione della riunione in secondo convocazione: un terzo dei condòmini e un terzo dei millesimi. In seconda convocazione le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti con voti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.

Novità anche per i ricorsi: se prima le decisioni potevano impugnarle solo i condòmini dissenzienti, anche se assenti, ora sono in grado di farlo anche gli astenuti. Ma attenzione, perché con la riforma l’azione di annullamento della delibera non sospende più la sua esecuzione, a meno che lo stop non sia ordinato dall’autorità giudiziaria.

E veniamo a uno dei punti più spinosi e controversi, vale a dire quello relativo alla manutenzione straordinaria, alle innovazioni e alle modifiche delle parti comuni. Parliamo ad esempio di interventi per la sicurezza dell’edificio, la sua efficienza energetica, il via cavo o la banda larga. Senza contare le barriere architettoniche. In questo caso l’assemblea deve essere convocata almeno 30 giorni prima, anche su richiesta di un solo condòmino, e la richiesta deve indicare il tipo di lavoro da svolgere e le sue modalità. Per la delibera serve l’ok della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi.

Per innovazioni e manutenzione straordinaria viene poi istituito un fondo obbligatorio che deve contenere un importo pari a quello necessario per eseguire l’intervento. In teoria, se i soldi non ci sono tutti, i lavori non possono partire. L’assemblea, infine, può imporre all’amministratore una polizza assicurativa da aggiornare in base ai lavori che il condominio deve eseguire.

 

 

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