Bologna - IL TEMA del distacco di un condomino dal riscaldamento centralizzato è fra quelli su cui, durante le assemblee condominiali, si accendono spesso animate discussioni. Recependo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, la riforma del condominio (legge 220/2012) ha ora reso possibile — per il singolo condomino — sganciarsi dall’impianto centralizzato senza dovere chiedere l’approvazione degli altri condomini.


«Ma il nuovo articolo 1118 del codice civile introdotto dalla riforma — avverte Michaela Lamandini, amministratore di condominio a Bologna, esperta di Assist Asppi servizi srl — consente il distacco a patto che da questo non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini».
 

In ogni caso, però, chi si stacca — il caso più frequente è l’appartamento in cui è troppo caldo, e dove si vogliono razionalizzare i consumi — non sarà esentato da tutte le spese successive relative all’impianto centralizzato, che è considerato una delle parti comuni condominiali. Spiega la Lamandini: «Anche dopo il distacco, il condomino avrà comunque l’onere di contribuire, in base ai millesimi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato, che pure non usa più».

IN ALTRE PAROLE, così come già stabilito dalla Cassazione civile, sezione II, sentenza 8750 del 2012, sarà esonerato «solo dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso». Il tutto, avverte la Lamandini, «impone di fare molto bene i conti, per capire se il distacco risulterà davvero conveniente».
Se, per fare un esempio, un condominio è dotato di un impianto obsoleto e di una caldaia vecchia, ‘staccarsi’ potrebbe risultare non conveniente, poiché ci si troverà a dovere pagare frequenti opere di manutenzione.

Va detto, però, che il regolamento di condominio potrà continuare a vietare ai condomini la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. Il distacco non potrà quindi essere consentito anche se il condomino riesca a dimostrare che non si originerà alcun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto. Secondo alcuni, invece, si tratta di un diritto che si può esercitare anche in presenza di un divieto esplicito nel regolamento comune (Cassazione, 19893/2011).

«In Emilia-Romagna, però — avverte la Lamandini — il decreto dell’assemblea regionale 156/08 vieta il distacco». E questa norma ‘vince’ sulla riforma. Lo ricorda la deliberazione giunta regionale 1366/2011, dove stabilisce «la prevalenza della normativa regionale rispetto a quella statale, in relazione all’ambito di interesse della disciplina, riconducibile alla podestà legislativa della Regione ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione».

LA NORMATIVA dell’Emilia-Romagna concede un’unica eccezione. È infatti possibile derogare al divieto di distacco dal riscaldamento centralizzato, spiega la Lamandini, «in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento, mediante tale trasformazione, di un miglior rendimento energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto centralizzato».
Tradotto, si deve dimostrare che il distacco porti un beneficio per il condominio. «Un caso — commenta la Lamandini — davvero molto raro».
 

Luca Orsi

 

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