Bologna - Mai più deleghe all’amministratore. La novità principale della riforma colpisce al cuore del ‘potere’ condominiale. E non ammette eccezioni. L’intento del legislatore era probabilmente quello di limitare le ‘clientele’ che possono venirsi a creare all’interno del palazzo e favorire la distribuzione dei poteri.

Già detto del limite al numero di deleghe che un condomino può portare in assemblea (un quinto dei rappresentanti al condominio e dei millesimi, nel caso di un palazzo con più di 20 proprietari), conviene soffermarsi su alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi.
 

Una premessa basilare: il delegato rappresenta a tutti gli effetti la persona da cui ha ricevuto la delega, quindi in caso ne abbia più di una occorre considerare presenti i vari condomini che le hanno rilasciate, sia per quel che riguarda i millesimi che per il numero dei presenti. Non possono essere, invece, delegate più persone da parte di più comproprietari dello stesso immobile, ad esempio marito e moglie, anche se hanno tra loro pareri diversi. Infatti anche in caso di comproprietà il voto espresso in assemblea non può essere che uno solo. Quindi se non c’è accordo e ci sono più deleghe date dai comproprietari a persone diverse, la legge obbliga all’estrazione a sorte.

Bisogna tener presente che non è possibile rilasciare una delega ‘universale’ che valga per un periodo stabilito o addirittura in eterno. Questa deve essere emessa per ogni singola convocazione e va consegnata al presidente dell’assemblea perché la possa allegare insieme a verbale. Va ricordato, infatti, che per la regolarità dell’assemblea è obbligatorio che tutti i condomini ricevano l’ordine del giorno della convocazione altrimenti le delibere approvate durante la riunione sono impugnabili. Quindi anche chi dà la delega deve dimostrare di essere al corrente degli argomenti in discussione, anche se poi non ha alcuna intenzione di partecipare ai lavori dell’assemblea.

Un’altra fondamentale novità riguarda l’impossibilità di fornire una delega orale: questa deve essere tassativamente scritta.


Non esiste il conflitto di interessi in tema di deleghe. O, meglio, quando esiste non è disciplinato. Il principio è valido anche quando, ad esempio, un condomino vuol far assegnare i lavori di ristrutturazione alla propria ditta. Il condomino in conflitto di interesse, in questo caso, non potrà votare per se stesso, potrà esprimersi a favore della delibera in rappresentanza dei condomini che gli hanno conferito la delega. E se la delibera passa grazie al voto per delega data al condomino in conflitto di interessi? Nessuna irregolarità: la decisione è perfettamente valida.

Un’eccezione c’è e si verifica quando si accerta, in concreto, «che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse — non personale ma quale componente della collettività — e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato». Insomma, un labirinto in cui nemmeno un azzeccagarbugli sarebbe in grado di districarsi.

 

Tutti gli articoli della nostra guida:

 Una riforma attesa da anni che tocca milioni di famiglie
Amministratore, animali, riscaldamento: ecco cosa cambia con la riforma

Difendere la privacy a casa propria Arriva il vademecum firmato dal Garante
Telecamere e privacy, le regole

Affitti Come orientarsi tra i canoni liberi e quelli concordati

L'amministratore di condominio Tutte le regole dell'incarico
Amministratore, onestà, formazione e onorabilità: i requisiti per guidare il condominio

L'assemblea  Quorum più bassi per le delibere
Tempi, modi, eccezioni. Come arrivare preparati e non farsi ‘bastonare’
Il consiglio di condominio, un volto ufficiale per gli ‘angeli’ del palazzo
Quorum, animali e sanzioni: le novità del regolamento condominiale
Chiunque può fare il rappresentante: "Tutela fino a un quinto dei condomini"
Condominio, mai più deleghe all’amministratore

I millesimi Come si misura il valore di una proprietà
Rettifiche e modifiche: quando la novità fa rima con "unanimità"
Anche le villette a schiera adesso sono ‘supercondomini’

Gli animali domestici Via libera, ma con regole precise
Gli animali domestici e la riforma del condominio: il parere dell'avvocato

Le parti comuni Modifiche d’uso e lavori più semplici
Sottotetti, pianerottoli e parcheggi: ecco le parti comuni a cui si applicano le nuove norme

Contabilità Il rendiconto diventa più simile al bilancio delle società di capitali
Un fondo per i lavori straordinari
Riscossione dei crediti condominiali. Ecco che cosa cambia per il fornitore
"L’obbligo della riscossione forzosa". Ecco cosa cambia per l’amministratore di condominio
Conto corrente del condominio, così la cassa è finita in banca
Il condominio si trasferisce sul web: verbali e bilanci online
Arriva il registro dell’amministratore. «La contabilità diventa fondamentale»

Servizi Una badante per tutto il condominio
Per la cura degli animali dog e cat sitter in comune
Ecco il ‘global service’ per i condomini: muratori, imbianchini e idraulici

Riscaldamento Come staccarsi dall’impianto centralizzato
Conto termico, incentivi statali per le rinnovabili

Assicurazione Condomini e proprietari al riparo da rischi

Ristrutturazioni Guida alle detrazioni
Eternit, rischio attuale

Contenziosi Tutte le liti più frequenti
Attesa fino a 10 anni per una sentenza definitiva
Liti, torna l’obbligo della mediazione
Conciliazione: spese ridotte e nessuna tassa